Sono momenti importanti per la definizione dei rapporti tra proprietà intellettuale e diritti fondamentali. Il 24 novembre 2011 la Corte di Giustizia UE ha ricordato che la proprietà intellettuale è protetta, ma che la sua protezione non è assoluta. Qui la sentenza.

A breve la Corte Suprema americana deciderà il caso Golan v. Holder, nel quale si discute se la Costituzione impedisca al Congresso di far rivivere il copyright per le opere cadute in pubblico dominio.

I riflettori sono puntati, sulle due sponde dell’Atlantico, sul rapporto, anzi sul conflitto, tra proprietà intellettuale e diritti fondamentali. Non solo la libertà di espressione, ma vista la più recente giurisprudenza, anche la protezione dei dati personali, la libertà delle arti e delle scienze e il diritto all’istruzione, la libertà d’impresa. Tutti diritti che, come la tutela della proprietà intellettuale, trovano casa nel Titolo Secondo della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Tornando per un momento alla discussione orale di fronte alla Corte Suprema, l’avvocato dei ricorrenti, Antony Falzone, ha detto della Section 514 dell’Uruguay Round Agreements Act: “It tooks million of works out of the public domain, where they had remained for decades as common properties of all Americans. That violates the Copyright Clause and the First Amendment”.

In attesa della sentenza americana, e sperando che dia qualche risposta in più di quelle offerte nel caso Bilski, vediamo che cosa dice la Corte di Giustizia nel caso Scarlet, con un flashback sul caso Flos, che ha qualche analogia con i temi americani.

Nel caso Scarlet (dove il bilanciamento è stato effettuato con un diritto economico come la libertà di impresa), e prima nel caso Promusicae (dove il bilanciamento è stato fatto con un diritto personale come la tutela dei dati personali e, quindi, della vita privata), la Corte di Giustizia ha detto chiaramente che “la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali…” e che deve esser garantito “…un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure”.

Nel caso Flos la Corte era chiamata a decidere se l’art. 17 della direttiva 98/71 impedisca agli Stati membri di escludere dalla protezione del diritto d’autore i disegni e modelli che, pur rispondendo a tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano o siano divenuti di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore delle norme di attuazione della Direttiva stessa, o perché mai registrati o perché la registrazione era scaduta. Due ipotesi, quindi: disegni o modelli in pubblico dominio perché mai registrati; disegni o modelli in pubblico dominio perché registrati e scaduti.

Nella prima ipotesi la Corte se l’è cavata con poco: l’art. 17 prende in considerazione solo i disegni e modelli registrati, per cui la sentenza non ha risposto (anche se ha chiesto al giudice del rinvio di verificare se i disegni e modelli risultino protetti dal diritto d’autore senza alcun riferimento al possibile conflitto con altri diritti fondamentali).

Nella seconda ipotesi, si tratta di disegni e modelli registrati (meglio: brevettati come modelli ornamentali, visto che la regola italiana ante 2001 era questa) e scaduti, la Corte ha detto qualcosa di più.

A proposito di questi la Corte ha detto “…se è vero che la prima frase dell’art. 17 della direttiva 98/71 dispone che un disegno o modello che è stato registrato… beneficia altresì della protezione della legge sul diritto d’autore… dal momento in cui…. è stato creato…, la seconda frase…consente… agli Stati membri di determinare l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di originalità richiesto”. Dunque, prosegue la Corte, se il disegno o modello soddisfa le condizioni per la tutela d’autore, lo Stato membro deve concederla.

Senza parlare espressamente, in questo passaggio, di bilanciamento di interessi, la Corte del caso Flos, lo opera. Non le interessa, infatti, se l’oggetto di design fosse caduto in pubblico dominio (avrebbe dovuto bilanciare il diritto d’autore con  il diritto di proprietà dei componenti della collettività), se altri l’avessero usato per la propria attività (il bilanciamento sarebbe stato con libertà d’impresa), se altri l’avessero usato come base per un’opera derivativa (il diritto d’autore sarebbe stato confrontato contro la libertà di espressione o la libertà dell’arte o la libertà insegnamento, a seconda dei casi).

La Corte risolve il conflitto a favore del diritto d’autore. Punto e basta. C’è da chiedersi se fatti di causa diversi avrebbero portato a una soluzione più approfondita.

Per la verità la sentenza Flos parla di bilanciamento degli interessi, ma lo fa troppo tardi, quando interpreta la norma transitoria contenuta nell’art. 239 c.p.i. alla luce dell’ormai famoso art. 17.

E, singolarmente, la Corte non effettua il bilanciamento di interessi tra i diritti fondamentali, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cui l’art. 6(1) TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. Bilancia il diritto d’autore, un diritto fondamentale, con il legittimo affidamento dei terzi, che per quanto importante, non è un diritto fondamentale, ma un principio generale del diritto comunitario. Importante, quindi, ma nella gerarchia delle fonti in posizione subalterna ai diritti fondamentali. La soluzione, quindi, era già scritta nella formulazione del problema: difficilmente un principio generale può limitare un diritto fondamentale.

Viste le sentenze Scarlet e Promusicae, c’è da chiedersi se la soluzione sarebbe stata la stessa se il bilanciamento fosse stato operato con la libertà di espressione, la libertà dell’arte o la libertà di insegnamento...

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